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La Cassazione, con la sentenza richiamata, ha confermato il principio, introdotto dall’art. 3 del T.U.E., che la procedura espropriativa si svolge nei confronti dei soggetti che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Ma, potendo la titolarità e la consistenza dei beni subire modifiche nel corso del tempo, il soggetto che, in contrasto con tali risultanze, chiede la determinazione dell’indennità, ha l’onere di dimostrare di essere l’effettivo proprietario.
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