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Decreto legislativo 1/9/2011 n. 150 (G.U. 21/9/2011 n. 220)

Ultimo aggiornamento: 17/04/2012

 

(omissis)
Articolo 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita’ (CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE)
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita’
1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilita’, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e’ di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
4. Il ricorso e’ notificato all’autorita’ espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario del bene, ovvero all’autorita’ espropriante e al proprietario del bene, se attore e’ il promotore dell’espropriazione. Il ricorso e’ notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennita’.
(omissis)

 

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