Il T.U.E. ha, all’art. 45, inserito la disposizione che permette di effettuare, in caso di comproprietà, la cessione della propria quota di proprietà. La norma consente al comproprietario la cessione volontaria o l'accettazione del l’indennità “pro quota”; esso, conseguentemente, potrà riscuotere la sua indennità, mentre, per il comproprietario che non abbia accettato, si provvederà al deposito presso la Cassa DD.PP. della quota ad esso spettante e avviare il procedimento di rideterminazione dell’indennità definitiva. In tale caso, qualora in sede di determinazione dell’indennità definitiva o di opposizione presso la Corte d’Appello alla stessa, l’indennità risultasse aumentata, tale aumento sarà riferito solo alla quota di chi non ha accettato l’indennità offerta, per il quale si è provveduto alla rideterminazione dell’indennità o di chi, impedendo che essa diventi definitiva, ha fatto opposizione ai sensi dell’art. 54 del T.U.E. Ciò è coerente con la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 20 del T.U.E., dove è esplicitamente richiamato il carattere irrevocabile dell’accettazione dell’indennità offerta a titolo provvisorio. A tali principi si richiama la seguente giurisprudenza di Cassazione che ammette, a seguito di un giudizio, il deposito delle sole quote di proprietà aggetto di contestazione (Cass, sez. I, 19 nov.1999, n. 12861; Cass. Sez. I, 5 magg. 2005, n. 9172; Cass, Sez. I, 8 nov. 2005, n. 21638).
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