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La cessione pro-quota di beni indivisi

Ultimo aggiornamento: 28/11/2012

 

Il T.U.E. ha, all’art. 45, inserito la disposizione che permette di effettuare, in caso di comproprietà, la cessione della propria quota di proprietà. La norma consente al comproprietario la cessione volontaria o l'accettazione del l’indennità “pro quota”; esso, conseguentemente, potrà riscuotere la sua indennità, mentre, per il comproprietario che non abbia accettato, si provvederà al deposito presso la Cassa DD.PP. della quota ad esso spettante e avviare il procedimento di rideterminazione dell’indennità definitiva.
In tale caso, qualora in sede di determinazione dell’indennità definitiva o di opposizione presso la Corte d’Appello alla stessa, l’indennità risultasse aumentata, tale aumento sarà riferito solo alla quota di chi non ha accettato l’indennità offerta, per il quale si è provveduto alla rideterminazione dell’indennità o di chi, impedendo che essa diventi definitiva, ha fatto opposizione ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.
Ciò è coerente con la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 20 del T.U.E., dove è esplicitamente richiamato il carattere irrevocabile dell’accettazione dell’indennità offerta a titolo provvisorio.
A tali principi si richiama la seguente giurisprudenza di Cassazione che ammette, a seguito di un giudizio, il deposito delle sole quote di proprietà aggetto di contestazione (Cass, sez. I, 19 nov.1999, n. 12861; Cass. Sez. I, 5 magg. 2005, n. 9172; Cass, Sez. I, 8 nov. 2005, n. 21638).

 

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