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Sentenza Corte di Cassazione, sez. I civ., n .9378 del 27/04/2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha confermato il principio, consolidato in giurisprudenza, che l'espropriazione ha per oggetto "beni immobili o diritti relativi ad immobili" e non anche i beni mobili che vi insistono. Tali beni, quanto non costituiscono stabile accessione del fondo, continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati. Al proprietario del terreno espropriato, pertanto, è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva, con la sola eccezione, come specificano i comma 2 e 3 dell’art. 32 del T.U.E., delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, purché non eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore, oppure di asportare, a sue spese, i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi.
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