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Il decreto di espropriazione sanante, ex art. 42bis del T.U.E., non decade a causa della mancata corresponsione dell’indennità nel termine di trenta giorni dalla data della sua adozione.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2014

 

Il CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, con sentenza 1 dicembre 2014 n. 5912, ha chiarito che il decreto di espropriazione sanante ex art. 42bis del T.U.E. non decade a causa della mancata corresponsione dell’indennità nel termine di trenta giorni dalla data della sua adozione. Relativamente al richiamato termine di pagamento dell’indennità dovuta per l’acquisizione, in sanatoria, di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico, nella sentenza si afferma quanto segue:

 “… la Sezione reputa opportuno sgombrare preliminarmente il campo da un equivoco, in ordine alla sorte del decreto di acquisizione nr. 1 del 2014, che traspare in modo evidente non solo dalle deduzioni del Comune, ma dalle note dello stesso Commissario ad acta, laddove si assume che il predetto decreto sarebbe “decaduto” a causa della mancata corresponsione dell’indennità nel termine di trenta giorni dalla data della sua adozione.

Tale assunto è erroneo, atteso che l’art. 42-bis del d.P.R. nr. 327 del 2001, pur disponendo che nel decreto di acquisizione sia contenuto, oltre alla liquidazione dell’indennizzo, anche l’ordine di procedere al pagamento nel termine di trenta giorni, non prevede affatto che il mancato pagamento entro il detto termine comporti l’automatica caducazione del decreto nella sua interezza; ché, anzi, è espressamente stabilito che il solo effetto traslativo della proprietà operi “sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1” (comma 4).

Pertanto, è evidente che trattasi di termine acceleratorio fissato a garanzia dell’espropriato, ciò che rende impossibile ipotizzare che sia rimessa all’Amministrazione, attraverso un ritardo nella materiale corresponsione dell’indennizzo, una sorta di facoltà di porre nel nulla il decreto nella sua interezza.

Ne discende, con riguardo al caso che qui occupa, non solo che il decreto nr. 1 del 2014 è tuttora esistente in rerum natura e pienamente valido, ma che non è condivisibile l’assunto dell’Amministrazione secondo cui esso avrebbe perso efficacia a causa del mancato pagamento dell’indennizzo: tutto al contrario, il predetto decreto non ha mai acquisito efficacia traslativa, essendone gli effetti differiti ex lege al momento della corresponsione dell’indennità:”

 

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