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Indennità dovute per l’espropriazione sanante, ex art. 42bis T.U.E., di un terreno agricolo: quali criteri applicare

Ultimo aggiornamento: 17/03/2015

 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza in data 29 maggio 2014, si pronuncia sul metodo di determinazione del valore velale del suolo agricolo in casi di applicazione dell'art. 42bis del T.U.E., affermando quanto segue:

“… Dall’esame della relazione presentata dal c.t.u. emerge , in particolare, un accertamento sul valore dei terreni di proprietà dell’appellante approfondito e documentato, discendente da una metodologia di stima ( comparazione con i prezzi di mercato accertati relativi a terreni con analoghe caratteristiche) applicata con rigore, assumendo a riferimento le compravendite effettuate nel periodo 2008-2009 e quindi immune da vizi logici e da errori di fatto. Si è alla presenza, in sostanza, di un giudizio di stima che seppure presenta quel certo tasso d’inevitabile opinabilità che normalmente accompagna la determinazione dei prezzi di mercato dei beni oggetto di libera contrattazioni, influenzata com’è noto, nel caso dei terreni ed in particolare dei terreni agricoli, da una molteplicità di fattori, non per questo appare contestabile alla stregua dei giudizi critici del consulente di parte e nuovamente esposti in questa sede. La Sezione ritiene quindi che le censure di parte appellante alla sentenza impugnata riguardanti la determinazione del valore venale dei suoli per cui è causa debbano essere , in conclusione, respinte.”

Relativamente alle indennità aggiuntive, dovute a titolo di risarcimento del danno, specifica:

“… La replica di parte appellante a tale argomento è stata nel senso che il maggior danno anche in caso di espropriazione illegittima deve essere sempre riconosciuto e non può quindi essere limitato alla percentuale del 5% prevista dall’art.42 bis del citato d.P.R.;

diversamente sarebbe evidente la violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione. E’ evidente che sul tema in esame occorre fare chiarezza. Innanzi tutto va osservato che nell’espropriazione ordinaria di terreni agricoli a danno del proprietario coltivatore vi è incompatibilità, tra la “triplicazione “ dell’indennità calcolata a mente dell’ art. 45, coma 2, lett d) (“l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”) e l’indennità aggiuntiva prevista dal comma IV° dello stesso art.40.

Deve in secondo luogo essere chiarito che il maggior danno previsto 3° co. seconda parte dall’art.42 bis non è sempre e comunque dovuto, come sembra intendere parte appellante, bensì spetta soltanto se dalla parte interessata viene provato che il danno effettivamente subito è maggiore dall’ammontare dell’interesse del 5% annuo liquidato in ogni caso per il periodo di occupazione senza titolo a titolo di risarcimento del danno (“ Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”).Tanto chiarito la Sezione ritiene che gli importi aggiuntivi in parola non possano più essere considerati dovuti nel presente giudizio nel quale è all’esame la quantificazione del danno subito dal proprietario coltivatore di terreni agricoli acquisiti a sanatoria dall’Amministrazione provinciale ex art.42 bis del più volte citato decreto. Detti importi aggiuntivi, invero, sono non soltanto intrinsecamente connessi sul piano procedimentale all’espropriazione ordinaria, ma soprattutto sono finalisticamente collegati con il criterio di quantificazione dell’indennità di base dovuta quando oggetto dell’esproprio sono terreni non edificabili, la quale per effetto dell’art.40 co.1 d.P.R. n.327/2001 è determinata con il criterio del valore agricolo medio dei terreni oggetto dell’ablazione, il quale dei primi rappresenta la base di calcolo.”

 

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