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Occupazione senza titolo: di fronte alla richiesta del proprietario l’amministrazione deve optare tra acquisizione o restituzione dell'immobile

Ultimo aggiornamento: 02/09/2015

 

 L’orientamento della magistratura in merito all'obbligo delle amministrazioni occupanti di esprimersi compiutamente e definitivamente di fronte alla richiesta del proprietario è confermato dalla seguente sentenza Tar Emilia Romagna – Bologna, sentenza N. 506/2015, 29 maggio 2015. Nello specifico il TAR afferma quanto segue:
“… Pertanto, a fronte di una richiesta come nel caso di specie da parte del soggetto interessato, pur dovendosi negare qualsivoglia dovere di adottare l'atto di cui all'art. 42-bis, va affermato l'obbligo di esprimere compiutamente e definitivamente la posizione dell'Amministrazione (in questo senso T.A.R. Perugia, T.A.R. sez. I Perugia , Umbria, 05/05/2014, n. 238; C.G.A.S. 25 maggio 2009, n. 486, T.A.R. Campania - Napoli sez. V, 1 marzo 2013, n. 1200) tutelabile con lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non dovendosi confondere la discrezionalità amministrativa in materia con il più volte descritto obbligo di far cessare il comportamento illecito ascrivibile alla stessa Amministrazione, adeguando lo stato di fatto a quello di diritto.
6. Tanto premesso, a fronte di una situazione quale quella in esame di trasformazione ed occupazione sine titulo, l'Amministrazione è tenuta a valutare gli interessi in conflitto, esercitando il potere discrezionale che l'ordinamento le riconosce e che ben può concretizzarsi nella decisione di non acquisire l'immobile ed in tal caso, procedere alla restituzione dell'immobile secondo gli ordinari canoni civilistici.
Come è stato già efficacemente affermato in giurisprudenza, nei casi come quello in esame, si pone per l'Amministrazione un'alternativa fra l'adempimento di un obbligo restitutorio e risarcitorio disciplinato dal diritto civile e l'esercizio di una potestà autoritativa di acquisizione del bene di cui la stessa dispone in forza del regime speciale ad essa assicurato dal diritto amministrativo, secondo una tesi ascrivibile a fattispecie di "esproprio semplificato" (T.A.R. Puglia - Bari sez. II, 9
6.1. La scelta che l'Amministrazione deve compiere non è, però, libera, come accade invece nel caso - che appare analogo da un punto di vista meramente descrittivo e funzionale - delle obbligazioni alternative, in cui il debitore può effettuare la cosiddetta concentrazione individuando, a sua insindacabile ed arbitraria scelta, la prestazione che egli preferisce eseguire.
Come è ovvio, infatti, l'art. 42-bis, primo comma, d.P.R. n. 327/2001, nell'affermare che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una appunto potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere funzionalizzato alla cura dell'interesse pubblico (così T.A.R. Sicilia - Catania sez. II, 7 dicembre 2012, n. 2874)
6.1. Ne consegue che l'Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all'esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all'interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell'immobile.
La valutazione discrezionale sugli interessi in conflitto risulta, quindi, sempre necessaria nei casi di cui al citato art. 42-bis, primo e secondo comma, perché, qualora essa deponga nel senso che l'interesse pubblico, nella sua composizione con gli altri interessi confliggenti, risulti meglio soddisfatto attraverso l'acquisizione del bene, all'Amministrazione non resta alcuna facoltà di optare per la restituzione dell'immobile, atteso che tale soluzione pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell'interesse che l'autorità è deputata a soddisfare (ancora T.A.R. Sicilia - Catania sez. II, 7 dicembre 2012, n. 2874) …”

 

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