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Acquisizione sanante ex art. 42bis delT.U.E.: il proprietario può impugnare l’indennizzo, determinato con il decreto di acquisizione, presso la Corte di Appello

Ultimo aggiornamento: 30/07/2015

 

Il TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA,  con sentenza n. 201del 29.06.2015,  dopo aver premesso che – alla luce della sent. della Corte cost. n. 71 del 2015 – l’acquisizione sanante costituisce una espropriazione semplificata, afferma che le controversie per l’indennizzo dovuto sono di competenza della Corte di Appello competente per territorio.

 

In particolare nella sentenza in oggetto si afferma quanto segue:

“ … Secondo la Corte “la norma censurata delinea pur sempre una procedura espropriativa”, che “sebbene necessariamente “semplificata” nelle forme, si presenta “complessa” negli esiti, prevedendosi l'adozione di un provvedimento «specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione»”(punto 6.7.).

Per risultare conforme a Costituzione l'adozione dell'atto acquisitivo può essere consentita esclusivamente allorché costituisca l'extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, come recita lo stesso art. 42 bis del T.U. delle espropriazioni; dunque, prosegue la Corte, può essere consentita solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.

“Soltanto adottando questa prospettiva ermeneutica, l'attribuzione del potere ablatorio (in questa forma eccezionale) può essere ritenuta legittima, sulla scia della giurisprudenza costituzionale che impone alla legge ordinaria di indicare «elementi e criteri idonei a delimitare chiaramente la discrezionalità dell'Amministrazione» (sentenza n. 38 del 1966)” (punto 6.7.).

Le articolate e complesse considerazioni della Corte sfociano nell’inequivoca conclusione che l’istituto delineato dall’art. 42 bis T.U. espropriazione delinea “una procedura espropriativa ….semplificata nelle forme” ma “complessa negli esiti” e che, con il provvedimento che ne è espressione, l’amministrazione “riprende a muoversi nell'alveo della legalità amministrativa, esercitando una funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del privato cittadino”.

Osserva il Collegio che la ricostruzione dell’istituto operata dalla Corte, come espropriazione semplificata, espressione di una funzione amministrativa meritevole di tutela, mal si concilia con la opposta qualificazione dell’atto di acquisizione sanante come espressione di un potere meramente rimediale di un illecito che, per ciò solo, necessita del ristoro integrale a titolo risarcitorio.

D’altra parte la Corte non ha mancato di analizzare a fondo anche le caratteristiche dell’indennizzo disciplinato nel dettaglio dalla norma osservando che “In realtà, la norma attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale nella misura pari al valore venale del bene (così come accade per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie), oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10 per cento del valore venale del bene. Si è perciò in presenza di un importo ulteriore, non previsto per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile. E deve sottolinearsi che il privato, in deroga alle regole ordinarie, è in tal caso sollevato dall'onere della relativa prova. Quanto all'indennità dovuta per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, è vero che essa viene determinata in base ad un parametro riduttivo rispetto a quello cui è commisurato l'analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell'immobile, ma il terzo comma della norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale viene fatta salva la prova di una diversa entità del danno” (punto 6.6.2.).

Ritiene il Collegio che, alla luce delle lucide analisi del Giudice delle leggi, innanzi riportate solo nei tratti salienti per ovvie esigenze di sinteticità, non sia più percorribile l’opzione ermeneutica secondo cui “il semplice mutamento nominale (indennizzo in luogo di risarcimento)” fra l'art. 43, predecessore dell'art. 42 bis, “non può, di per sé solo, immutato il contesto normativo, deporre per uno stravolgimento dell'intera fattispecie” (Cons. Stato, n. 993/2014, cit., punto 3.7.), sicchè si tratterebbe di questioni risarcitorie senz’altro devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Perseverando in una impostazione di questo tipo si finirebbe col dare della norma dettata dall’art. 42 bis T.U. espropriazione una lettura totalmente contrastante con le conclusioni cui è giunta la Consulta, dovendosi certamente escludere la possibilità di sollevare nuovamente le stesse censure di incostituzionalità della norma in discorso per violazione degli stessi parametri costituzionali, in quanto censure già esaminate dalla Corte.

Accertato, dunque, che il ristoro la cui entità è contestata dalla parte ricorrente, costituisce indennizzo da atto lecito (T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 giugno 2015, n. 890) il giudice amministrativo deve necessariamente declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa, ove persista l’interesse alla decisione, andrà riassunta nei modi, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a..

In particolare la giurisdizione in subjecta materia si ritiene appartenga alla Corte di appello nel cui distretto si trova il bene oggetto di espropriazione ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150.

Detta competenza funzionale in unico grado, prevista originariamente dall'art. 19 L. n. 865 del 1971 con riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve infatti applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e, in particolare, in tutti i casi in cui nel descritto ambito siano discusse questioni relative al quantum dell'indennità di espropriazione (cfr.

Cass. Civ. sez. I, 18 giugno 2014, n. 13905). ..-“

 

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