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Incerta la giurisdizione della Corte di Appello nel caso di contestazione dell’indennizzo offerto per l’acquisizione sanante ex art. 42bis del T.U.E.

Ultimo aggiornamento: 14/09/2015

 

La Cassazione, sez. I, con ordinanza 28 luglio 2015, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alla Sezioni Unite in relazione alle  questioni  di particolare importanza concernenti, in primo luogo, la giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo in materia di azione del privato volta a contestare l’indennizzo determinato dalla P.A. nei casi previsti dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 e, secondariamente, ove si propenda per la giurisdizione dell’a.g.o., la competenza del tribunale o della corte d’appello in unico grado, quale giudice dell’analogo procedimento di opposizione alla stima. E’, pertanto, rimesso in discussione l’orientamento, già richiamato da questa rubrica, che consente al proprietario che intenda contestare l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 42bis,  di richiedere l’applicazione dell’art. 54 del T.U.E. che disciplina le opposizioni alla stima dell’indennità dovuta in un legittimo procedimento espropriativo in quanto trattasi, comunque, della determinazione della giusta indennità a seguito di un provvedimento di natura espropriativa o ablativa.

 

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