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Per le occupazioni illegittime il periodo di possesso da computare per far valere l’usucapione pubblica, nel caso di opere regolarmente dichiarate di pubblica utilità, decorre dal 30 giugno 2001

Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 30 novembre 2015 n. 5414, ha affermato l’impossibilità per la P.A., nel caso di occupazioni illegittime, di far valere per la cd. “usucapione pubblica” il possesso relativo al periodo antecedente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (30 giugno 2001). Trattasi di un principio applicabile alle opere regolarmente dichiarate di pubblica utilità, in conseguenza del superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva che, prima dell’entrata in vigore della disposizione richiamata, costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppur atipica.In particolare il C.d.S., nella sentenza in oggetto, afferma quanto segue:“…Richiamati integralmente i principi ivi esposti, si osserva che nelle menzionate decisioni è stato chiarito che comunque – a tutto concedere – in astratto una problematica di vaglio in ordine alla usucapibilità di beni appresi mercè l’occupazione dell’area innervata su un procedimento espropriativo non regolarmente conclusosi (ad esempio, come nel caso di specie, per omessa emissione di un tempestivo decreto di esproprio) e/o dichiarato illegittimo potrebbe porsi laddove l’Amministrazione abbia posseduto ininterrottamente detto compendio immobiliare per il torno di tempo prescritto dal codice civile individuandosi quale dies a quo quello dell'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il cui art. 43 ha sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva che costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppur atipica.2.3.1. Invero sino alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327–come è noto – costituiva approdo consolidato in giurisprudenza quello per cui la trasformazione dell’area implicasse acquisto automatico della proprietà (appunto per accessione invertita, ex art. 938 CC) in capo all’Amministrazione del suolo sul quale l’opera pubblica era sorta.Il privato spossessato, quindi, non avrebbe potuto validamente esercitare alcuna opzione reintegratoria specifica, e non avrebbe potuto conseguire la restituzione dell’area, in quanto già passata in proprietà dell’Amministrazione.2.3.2. Le vigorose affermazioni delle sentenze Cedu,( ex multis Corte europea dir. uomo, 30 maggio 2000 seconda Sezione, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, n. 31524/96; terza Sezione, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia, n. 14793/02) le critiche della dottrina, ed i dubbi in ordine alla praticabilità di tale costruzione giuridica, hanno spinto il Legislatore ad intervenire, ed in virtù del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (art. 43 ivi contenuto) è stato sancito il superamento normativo dell'istituto dell'occupazione acquisitiva.2.3.2.1. Da tale ricostruzione (condivisa anche da parte della giurisprudenza di primo grado: ex aliis, di recente T.A.R. Latina –Lazio- sez. I 08/06/2015 n.455) il Collegio non ha intenzione di discostarsi. 2.3.3. Ciò implica una conseguenza rilevante, che vale per tutte le occupazioni avviate in epoca risalente, ecomunque antecedente alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 : il tempo durante il qualel’Amministrazione ha esercitato un potere materiale sul bene occupato (e medio tempore trasformato,eventualmente) antecedentemente alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è inutiliter datum, inchiave di computo del medesimo ai fini di dedurre la usucapione dell’area.Ciò per una troncante ragione: se è vero – come appare incontestato in dottrina e giurisprudenza che la usucapio risponde ad una esigenza di certezza giuridica; “premia” il possesso in ininterrotto dell’area; e “sanziona” l’inerzia del proprietario dell’area medesima che non ha esercitato le condotte materiali e/o le iniziative giuridiche che dimostrano il suo interesse a mantenerne la titolarità- è evidente che tale sanzione può operare soltanto laddove il privato potesse esercitare i diritti posti a presidio della propria posizione.E’ questo, un principio logico, oltre che di civiltà giuridica, che nel sistema giuridico italiano trova espresso conforto normativo sub art. 2935 CC “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.Posto che, antecedentemente alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il privato proprietario non avrebbe potuto fare valere il proprio diritto alla restituzione, è del tutto logico che il tempo decorso (durante il quale l’Amministrazione ha, anche ininterrottamente ed alla luce del sole detenuto il bene) prima di tale data non si computi ai fini della maturata usucapione…”

 

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