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Acquisizione sanante: la P.A. ha l’obbligo di pronunciarsi sulla relativa istanza avanzata dal privato

Ultimo aggiornamento: 31/03/2016

 

Il TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I con sentenza 23 marzo 2016 n. 555 ha stabilito che, nel caso di occupazione illegittima della P.A., ove il privato proprietario abbia chiesto alla P.A. stessa di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U.E., sussiste l’obbligo per la P.A. di provvedere su tale istanza, obbligo la cui inosservanza costituisce il presupposto per l’esperimento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento della P.A. Il TAR richiamato, nel merito, afferma quanto segue:“… Sul problema della ammissibilità dell'impugnativa occorre richiamare - ancora in via preliminare - la giurisprudenza in materia.Secondo un primo orientamento, va dichiarato inammissibile un ricorso tendente ad accertare l'illegittimità del silenzio serbato da una pubblica amministrazione su un'istanza con cui il proprietario di un fondo illecitamente occupato dalla stessa chiede l'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, d.p.r. 327/2001, in quanto non sussiste un obbligo, ma una facoltà di provvedere (in tal senso T.A.R. Toscana, I, 22 gennaio 2014, n. 124).A tale orientamento si contrappone quello secondo il quale anche se l'art. 42 bis citato non prevede un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l'Amministrazione espropriante sine titolo ad avviare il relativo procedimento con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo.È stato, in particolare, affermato che l'obbligo giuridico di provvedere da parte della Amministrazione (positivizzato in via generale dall'art. 2, della l. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2014, n. 4696 e n. 4014/2015).Il Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento e ritenere il ricorso ammissibile….”

 

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