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Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex art. 49 del T.U.E.: illegittime se difetti la strumentalità o accessorietà dell’occupazione con la realizzazione di opere

Ultimo aggiornamento: 09/07/2016

 

Il TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – con sentenza 7 giugno 2016 n. 6553, ha richiamato importanti principi da rispettate nell’emanazione di decreti di occupazione temporanea di terreni non soggetti da esproprio. In particolare il tribunale richiamato afferma quanto segue:“… 8. E’ opportuno premettere brevi cenni ricostruttivi in tema di occupazione temporanea di cui all’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi, pacificamente, dell’istituto che l’Amministrazione ha inteso applicare nell’adottare il provvedimento impugnato. La disposizione citata prevede al comma 1 che “L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”. I commi successivi ( 2 – 4) contengono norme di natura procedimentale, disciplinanti le modalità di avvio del procedimento e l’immissione dell’autorità espropriante nel possesso del fondo. Il comma 5 stabilisce invece che “5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)”Le disposizioni menzionate, pertanto, disciplinano due distinte fattispecie di occupazione, accomunate dalla circostanza che le aree che ne sono oggetto non sono destinate all’ablazione definitiva (ed in ciò è l’essenziale tratto distintivo rispetto all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di cui all’art. 22-bis), in quanto la caratteristica qualificante ed essenziale dell’occupazione ex art. 49 t.u. espr. è nella sua “temporaneità”, connessa alla prospettiva del venir meno della necessità di utilizzazione strumentale del fondo occupato, sicché è nella normale fisiologia dell’istituto la prospettiva della restituzione del bene al titolare (la quale, al contrario, assume contorni anomali nel caso dell’occupazione ex art. 22 bis, stante la prospettiva, “normale” invece in quest’ultima tipologia di occupazione, della successiva adozione del decreto di espropriazione e della definitiva perdita del bene da parte del proprietario).L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, dunque, è funzionale all’approvvigionamento di materiali, all’impianto di cantieri ovvero alla fruizione di altre utilità necessarie all’esecuzione di un’opera pubblica, che deve cadere necessariamente su aree ad essa estranee e postulare come normale la restituzione del bene una volta venuta meno la necessità per cui è stata disposta.8. La temporaneità dell’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio “è a sua volta inscindibilmente connessa con i caratteri della “strumentalità” e della “accessorietà”, nel senso che, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 (ndr, che è l’unico che astrattamente potrebbe rilevare nella specie, non ricorrendo, evidentemente, gli eventi disastrosi di cui al comma 5) i fondi occupati:a) devono essere strumentali alla esecuzione di lavori / opere pubblici svolti su altro fondo;b) all’esito dei lavori, devono essere restituiti ai legittimi proprietari;c) non devono subire diminuzioni di valore o limitazioni delle facoltà proprietarie senza adeguato indennizzo….. tale ultima previsione, in particolare, discende da una interpretazione delle norme di cui si tratta alla luce dell’art. 1 del protocollo addizionale 20 marzo 1952 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in tema di interpretazione conforme alla CEDU, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 754)” (TAR Lombardia, sez. III, 27 maggio 2015, n. 1266)….”

 

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