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Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario l’impugnazione del decreto di acquisizione ex art. 42bis T.U.E., nel caso in cui sia contestata quantificazione dell’indennizzo

Ultimo aggiornamento: 11/09/2017

 

Il TAR CALABRIA, con sentenza 15 luglio 2017 n. 688, in merito al giudice competente a decidere una controversia riguardante l'ammontare dell'indennizzo dovuto nel caso di adozione di un provvedimento di “acquisizione sanante” ex art. 42bis T.U.E. ha stabilito che la competenza rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non in quella del Giudice amministrativo.In particolare il TAR richiamato afferma: “…Rilevato che viene contestata, da una parte, l’estensione dell’area oggetto del provvedimento sanante (nella parte in cui l’Ente ha sottostimato la superficie, male interpretando la predetta statuizione del TAR), dall’altra, la quantificazione dell’indennizzo, laddove asseritamente determinato in difetto rispetto al reale valore dei terreni, come emergenti dall’istruttoria svolta nel giudizio di cognizione esitato nella sentenza n. 719/2014;Considerato che, quanto alla contestazione avente ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo, l’adito TAR è carente di giurisdizione, posto che la relativa potestas iudicandi appartiene al Giudice Ordinario (v. SS.UU. n. 15283/2016);Ritenuto che l’impugnazione del decreto, nella parte in cui si contesta l’erronea determinazione della superficie oggetto di occupazione, deve essere viceversa dichiarato irricevibile;Considerato invero che (a fronte di una conoscenza legale dell’atto collocabile temporalmente quanto meno al 9 marzo 2017), sia la notifica del ricorso introduttivo (risalente per il notificante al 15 maggio 2017), sia il deposito dello stesso (avvenuto in data 16 giugno 2017), sono stati effettuati oltre il termine decadenziale di legge (per il deposito termine dimidiato ai sensi dell’art. 119 n. 1 lettera f) e n. 2 cpa);Ritenuto dunque che, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato, per un verso, inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (ferma la possibilità di riassumere la causa dinanzi al G.O. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa), per altro verso, irricevibile per tardiva notifica e tardivo deposito dell’atto, con assorbimento di ogni altra questione; …”

 

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