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L’espropriazione di fondi agricoli: l’indennità di coltivazione spettante all’affittuario non va detratta da quella di espropriazione

Ultimo aggiornamento: 05/03/2018

 

La Corte di Cassazione, Sez. 1, con sentenza n. 11464/2016 ha confermato che l’indennità spettante all’”affittuario coltivatore diretto” del fondo espropriato ex artt. 17 della legge n. 865 del 1971 e 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del 2001, ha “carattere autonomo e aggiuntivo” rispetto a quella di espropriazione, fondandosi essa nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione di siffatta natura, l’indennità in esame «non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l’espropriante possa andare incontro ad esborsi preventivamente valutabili complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall’art. 42 Cost.».La pronuncia si segnala in quanto, muovendo dalla ricostruzione sistematica dell’istituto in relazione al mutato quadro normativo conseguito all’abrogazione, per via di incidente di costituzionalità (Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349), dell’art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», nonché dalla ricognizione della giurisprudenza CEDU (con particolare riferimento a Corte europea dei diritti dell’uomo, 11 aprile 1992, Lallement c. Gov. Francia, secondo cui è ammissibile un indennizzo superiore al valore venale del bene, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato) e della Corte costituzionale (ivi richiami, in particolare, a Corte cost., 24 febbraio 1988, n. 262), ha ritenuto che il valore venale del bene non costituisca – in particolari ipotesi – un limite a favore dell’espropriante, così rimeditando l’opposto indirizzo (della detraibilità dell’indennità aggiuntiva da quella spettante al proprietario espropriato, ove quest’ultima dovesse essere determinata in base al valore venale del bene espropriato), da ultimo affermato da Sez. 1, n. 14782/2014, Giancola, Rv. 631811, e da Sez. 1, n. 21434/2007, Benini, Rv. 600669, pur sulla scorta di Corte cost., 9 novembre 1988, n. 1022.

 

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