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L’aumento del 10% dell’indennità di espropriazione per aree edificabili

Ultimo aggiornamento: 10/02/2019

 

La Corte di Cassazione - civ. Sez. I - con sentenza n. 12058 del 16-05-2017 ha affermato che l’aumento del 10% dell’indennità di espropriazione di un’area edificabile, previsto dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (come modificato dall’ art. 2, comma 89, della legge n. 244 del 2007), trova applicazione indipendentemente dalla riduzione dell’indennità del 25 per cento prevista per le ipotesi in cui l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, e va riconosciuto in via automatica dal giudice, anche ove ciò comporti il superamento del tetto del valore di mercato nella quantificazione dell’indennizzo. Ciò avviene allorchè emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma (ossia quando l’amministrazione abbia offerto un’indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella definitiva), mirando ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale e non giudiziale, sanzionandone l’ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della sua conclusione, così stimolando comportamenti virtuosi della P.A., la quale ha la possibilità di evitare di pagare tale maggiorazione offrendo una somma non inferiore agli otto decimi di cui sopra.

 

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