Domanda:
Uno dei proprietari espropriandi (quota di proprietà 60/1000) di un'area condominiale, si è avvalso del procedimento di arbitraggio art. 21, c. 3 e seguenti per la determinazione in via definitiva dell'indennità di esproprio.
Il Collegio tecnico ha determinato il valore dell'intera area delegando l'ufficio per le espropriazioni di quantificare in millesimi secondo la quota di proprietà l'indennità spettante al richiedente.
Depositata l'indennità determinata dal collegio tecnico, nei termini previsti, il proprietario non ha manifestato l'accettazione.
Trattandosi di accettazione non espressa (silenzio) dell'indennità determinata dal collegio tecnico si procede con il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza tra l'indennità provvisoria già depositata e quella definitiva.
L'indennità provvisoria è stata depositata con la riduzione del 40% in quanto non accettata, per l'indennità definitiva determinata dal collegio tecnico si applica la stessa riduzione ?
Oltre alle parcelle, quali altre spese possono concorrere in quelle da porre a carico per la nomina dei tecnici ?
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