Domanda:
Per espropriazione di terreni è stato notificato il decreto ai sensi dell’art. 22 bis del T.U. E. sugli espropri.
Successivamente alla data di immissione in possesso delle aree interessate, entro i 30 gg. prescritti, i proprietari hanno dichiarato di non accettare l’indennità provvisoria offerta, intendendo avvalersi del procedimento previsto dall’art.21 del T.U.E. ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio designando un tecnico di fiducia.
L'Amministrazione ha quindi indicato un proprio tecnico provvedendo a costituire il collegio peritale. I tecnici incaricati hanno trasmesso la relazione di stima e la ditta proprietaria nel prendere atto delle risultanze ha accettato l’indennità base d’esproprio quantificata richiedendo tuttavia che il computo dell’importo dell’indennità di occupazione si estendesse dalla data di immissione in possesso sino alla data di consegna della suddetta relazione, non ritenendo imputabile a quest’ultima il ritardo accumulatosi, contrariamente a quanto invece fissato dai tecnici che hanno computato soltanto il periodo compreso tra la data di immissione in possesso e la data di consegna prevista della relazione di stima all’Amm.ne. Per quanto sopra esposto si chiede se è corretto il computo effettuato dai tecnici incaricati e in quale misura si può accogliere la richiesta della ditta esproprianda ai fini di evitare un eventuale contenzioso.
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