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Quesito

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Le notifiche degli atti di espropriazione nelle forme degli atti giudiziari


Domanda:
Le notifiche previste nella procedura espropriativa di cui al D.P.R. n. 327/2001, nella forma degli atti processuali civili, solitamente vengono effettuate dall’ufficiale giudiziario oppure dai messi di conciliazione su disposizione del Presidente del Tribunale. Attualmente con la soppressione di alcuni tribunali, tra i quali il nostro, regna il caos e come prima cosa hanno tolto le deleghe ai Messi di conciliazione. Chiedo: è possibile notificare gli atti espropriativi direttamente dal Messo di conciliazione (come fa l’ufficiale giudiziario) o è assolutamente necessario che per l’effettuazione della notifica su ogni atto ci sia la disposizione del presidente del tribunale.

 

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