Domanda:
Nell'ambito di asservimenti per pubblica utilità o espropri qualora il bene oggetto della procedura fosse gravato da una ipoteca e se, con riferimento all'art 26 comma 3 del T.U.E. non fosse esibita la dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca per riscuotere la somma, il bene può considerarsi a tutti gli effetti espropriato o asservito e inoltre che eventuali ripercussioni ci potrebbero essere sull'indennità accettata ? Analoga domanda, sempre nel caso di riscossione di indennità in un valido procedimento espropriativo, qualora la proprietà del bene fosse oggetto di cause ereditarie in corso.
La procedura espropriativa , nei casi sopra indicati, tutela maggiormente rispetto una acquisizione o asservimento con atto notarile? nel Caso 1: una servitù trascritta a carico del fondo ipotecato non sarebbe opponibile alla banca cui favore è iscritta l’ipoteca, che in caso di inadempimento del mutuo potrebbe subastare il terreno come libero.
Nel caso secondo caso, in pratica, essendo controversa la proprietà stessa, iure hereditario, il notaio non è in grado di accertare il pieno diritto della signora a costituire la servitù, che potrebbe essere costituita solo in modo condizionato.
In entrambi i casi parrebbe non ci sia tutela nella stipula di servitù!
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