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Quesito

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Indennità di coltivazione art. 42 del T.U.E: quando può essere riconosciuta sul fondo residuo


Domanda:
Nell'ambito di una procedura di esproprio un fittavolo di terreno agricolo, coinvolto nella procedura ablativa, contesta all'Ente il riconoscimento dei "frutti pendenti" dovuti al mancato reddito causato dall’inaccessibilità al fondo residuo coltivato. Il danno all’azienda agricola è stato causato da una variante in corso d’opera della nuova Strada Provinciale che ha modificato il tracciato della strada laterale di accesso ai fondi, spostando la strada poderale sull’altro lato della costruenda strada provinciale impedendo, di fatto, al soggetto coinvolto, l’accesso e la conduzione del proprio fondo. Premesso che il proprietario del fondo ha chiesto legittimamente il riconoscimento del deprezzamento per la porzione residua, può trovare applicazione il riconoscimento al fittavolo della sola indennità VAM anche sulla parte residua come ristoro per il “danno” causato da una errata valutazione progettuale?

 

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