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La Corte di Cassazione, con sentenza sez. I civ. 17 ottobre 2008 n. 2008 ha affermato che per le espropriazioni in relazione alle quali sia stata dichiarata la pubblica utilità in data anteriore al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001) a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 5bis della legge n. 359/1992, trova applicazione il criterio generale previsto dall’art. 39 della legge n. 2359/1865. “90. Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”
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