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Finanziaria 2006: quando l'indennità di occupazione costituisce reddito

Ultimo aggiornamento: 20/02/2006

 

La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) all'art. 1, comma 444, ha disposto quanto segue:
"L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici."
Tale norma, conseguentemente, chiarisce in modo definitivo la portata applicativa dell'art. 35 relativamente alle somme percepite a titolo di indennità di occupazione sulle quali, poiché costituiscono reddito imponibile, si applica, con le modalità previste al primo comma dell'articolo stesso, la ritenuta del 20%.

 

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