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Il procedimento per l'acquisizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di provvedimento ablativo, di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 - Testo Unico sulle espropriazion

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

Con l'entrata in vigore, il 30 giugno 2003, del Testo Unico sulle espropriazioni è possibile regolarizzare con procedimento amministrativo l'utilizzazione di beni privati oggetto di accessione invertita o occupazione acquisitiva. Trattasi della fattispecie secondo la quale la quale, nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un fondo privato ad opera della pubblica amministrazione, nel momento in cui sul bene occupato è realizzata un'opera pubblica il suolo perde la sua connotazione originaria e riceve la stessa qualificazione di "pubblico" che caratterizza l'opera nella sua unità. 

Le condizioni, da rilevare, per ricorrere al richiamato procedimento sono:

a)       accertamento di beni privati utilizzati senza titolo dalla pubblica amministrazione che non possono essere restituiti al privato in quanto trasformati irreversibilmente dall'opera pubblica realizzata ed ormai sottoposti alla disciplina dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili;

b)       individuazione del periodo in cui si è concretizzato il fenomeno acquisitivo definendo in particolare se, in assenza di un regolare decreto di esproprio, si possa assumere la scadenza del periodo di occupazione legittima, se nel frattempo l'opera è stata realizzata, oppure il momento della trasformazione conseguente al completamento dei lavori qualora l'occupazione della proprietà privata abbia avuto in origine carattere abusivo (senza periodo di occupazione legittima) o se essa abbia acquistato tale carattere perché la trasformazione medesima è avvenuta dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;

c)        individuazione dell'atto amministrativo (approvazione del progetto, piano urbanistico, ecc) che attesta la destinazione pubblicistica del bene per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità o in assenza, attestazione dell'utilizzo del bene per scopi di pubblico interesse;

d)       accertamento della posizione soggettiva dei proprietari dei beni occupati tenendo presente che il diritto del privato al risarcimento del danno, che la perdita del bene ha causato al suo patrimonio, nasce dal momento acquisitivo come individuato al punto b) e che dalla medesima data decorre il termine prescrizionale di cinque anni, entro in quale il privato medesimo deve agire o chiedere la condanna dell'ente;

e)       determinazione del danno tenendo presente che lo stesso deve essere liquidato con riferimento alla condizione del bene occupato al momento individuato al punto b) in cui, con la costruzione dell'opera pubblica, si è verificata la sostanziale perdita del bene da parte del proprietario e si è esaurita l'attività illecita dell'ente pubblico.  Il risarcimento deve essere determinato, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico sulle espropriazioni, applicando le seguenti disposizioni:

1)       per le occupazioni acquisitive anteriori al 30 settembre 1996, si applicano i criteri di cui all'art. 55 del medesimo testo unico;

2)       per le occupazioni acquisitive posteriori al 30 settembre 1996 si applicano i criteri di cui all'art. 43, comma 6, del medesimo testo unico

Il richiamato art. 43 del Testo Unico prevede che, accertati i presupposti, l'amministrazione pubblica che utilizza il bene, disponga l'acquisizione del bene stesso al suo patrimonio indisponibile con un provvedimento amministrativo i cui contenuti sono individuati al comma secondo dell'articolo medesimo. Tenuto presente che, come stabilito al successivo comma terzo, i proprietari possono impugnare il provvedimento richiamato, anche esercitando un'azione volta alle restituzione del bene (proponibile qualora trattasi di occupazione usurpativa in mancanza di una regolare dichiarazione di pubblica utilità), è consigliabile comunicare ai medesimi l'avvio del procedimento affinché gli stessi prendano visione delle risultanze degli accertamenti eseguiti dall'ufficio (lo schema è scaricabile dalla sezione Modelli Testo Unico - prima fase) la notifica è in particolare opportuna in presenza di contenzioso in corso o casi di prescrizione di diritti (come per esempio la decorrenza del termine quinquennale, richiamato al punto d, in quanto la prescrizione non è rilevabile d'ufficio anche se deve essere opposta dalla parte che vi ha interesse (art. 2938 Cc), cioè dall'ente occupante, sul quale ricade l'onere di provare i fatti su cui l?eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, Cc). Si ricorda che la prescrizione può essere interrotta con un semplice atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 Cc)

Accertata la situazione di fatto e di diritto, anche in contraddittorio con il proprietario a seguito della notifica di avvio del procedimento, può essere emesso l'atto d'acquisizione con i contenuti e le modalità di cui al secondo comma del medesimo art. 43 (lo schema dell'atto è scaricabile della sezione Modelli Testo Unico - prima fase) .

 

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