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Ambito di applicazione del T.U. sui procedimenti in corso

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

Ambito di applicazione del T.U. sui procedimenti in corso:
per i procedimenti espropriativi da avviare in attuazione di piani esecutivi, vigenti alla data del 30 giugno 2003, continua ad applicarsi la vecchia normativa?
(articolo 57 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002).
 
L'attuazione dell'articolo 57 del T.U. richiede un'attenta verifica della portata applicativa perché non è certa l'applicazione della norma transitoria a tutti i procedimenti di espropriazione da avviare in attuazione di piani esecutivi dichiarati di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del T.U.). A tal fine è opportuno un attento esame del comma 1 dell'articolo richiamato che recita:
"Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data."
Attenendosi ad un'interpretazione rigorosamente letterale del dispositivo si rilevano, per accertare l'applicazione dello stesso, quattro presupposti:
-         che i procedimenti espropriativi attengano all'attuazione di  "progetti"  (progetti preliminari, definitivi od esecutivi);
-          che gli stessi progetti siano stati approvati prima del 30 giugno 2003;
-         che per i medesimi progetti sia intervenuta  la dichiarazione di pubblica utilità;
-         che, per i medesimi progetti, sia intervenuta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.
Conseguentemente rientrano nella disposizione:
-         tutti i progetti approvati con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza. Trattasi di una casistica molto ampia che comprende l'approvazione di progetti sia relativi ad opere pubbliche sia ad opere private di pubblica utilità, la cui approvazione, da parte dell'ente competente, equivale, in base ad una legge, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza. Rientrano nella fattispecie, in quanto sono sempre verificati i presupposti richiesti, i progetti definitivi di opere pubbliche approvati in attuazione della legge n.1/1978 (oppure di equivalenti leggi regionali) o i progetti dichiarati di pubblica utilità in base ad una concessione, autorizzazione o altri atti aventi effetti equivalenti;
-         tutti i progetti approvati con provvedimenti con i quali si dà atto che gli stessi sono stati adottati in  attuazione di piani esecutivi, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza, delle  opere in essi previste. Trattasi di tutte le fattispecie che hanno come presupposto una dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza, già intervenuta, a monte dell'approvazione del progetto, con l'approvazione di piani esecutivi (da attuarsi nei termini di validità dei piani stessi, fissati dalla legislazione urbanistica statale o regionale). In esse è compresa l'approvazione di progetti di qualsiasi livello (preliminare, definitivo o esecutivo), riferiti alle opere sia pubbliche che private, purché avvenuta prima del 30 giugno 2003. Le opere da realizzare in attuazione dei piani esecutivi previsti dalla vigente normativa urbanistica non sempre verificano le quattro condizioni richieste dall'art. 57 del T.U. In particolare, mentre sono comprese le opere approvate, anche con progetto preliminare, relative all'attuazione di piani ex lege n. 167/1962 (P.d.Z.) o di piani ex articolo 27 lege n.  865/1971 (P.I.P.), non sono compresi progetti approvati in attuazione di piani particolareggiati (P.P.) o di recupero (P.R) in quanto quest'ultimi, seppur riconosciuti di pubblica utilità, sono privi del presupposto di indifferibilità ed urgenza.. Altresì la pura e semplice previsione delle opere nei piani attuativi vigenti alla data del 30 giugno 2003, seppur dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili, non appare sufficiente in assenza di progetti attuativi approvati entro tale data. L'eventuale estensione della disposizione di cui all'art. 57 a procedimenti da avviare sul presupposto della sola approvazione urbanistica dei piani, nel caso che la stessa equivalga a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità e urgenza delle opere in essi previste, richiede un'equiparazione tra "piani" e "progetti" che non sembra consentire il T.U. Infatti l'art. 12 del T.U., nell'elencare gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, distingue nettamente le singole fattispecie richiamando quando è approvato il "progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità" o quando sono approvati "il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona." Si tenga altresì presente che l'interpretazione estensiva dalla norma richiamata a tutti i piani vigenti alla data del 30 giugno 2003, comporterebbe il protrarsi del regime transitorio, che prevede l'applicazione di norme abrogate, oltre ogni ragionevole termine (la durata dei piani esecutivi, decorrente dalla data di approvazione definitiva, è ordinariamente di dieci anni e di 18 anni per i P.d.Z.).

 

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