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Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (estratto finanziaria 2008)

Ultimo aggiornamento: 30/12/2007

 

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008)

(omissis)

Art. 2

(omissis)

 89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento. (L).

2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento. (L)»;

b) all’articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell’articolo 37»;

c) all’articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45»;

d) all’articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all’articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».

90. Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

(omissis)

 

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