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Regione Basilicata: Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28

Ultimo aggiornamento: 14/05/2008

 



Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28

Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2008

(B. U. Regione Basilicata N. 60 del 31 dicembre 2007)

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con la l.r. 12 marzo 2008, n. 1
(B.U. n. 13 del 17 marzo 2008)

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2008, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 93.769.125,95.

2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:

a) per € 10.768.525,00 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG;

b) per € 2.948.426,60 la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;

c) per € 1.453.364,08 il finanziamento del mutuo a carico della Regione per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attivita' professionale intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs 254/00;

d) per € 78.598.810,27 altre spese di investimento.

3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.

4. Per gli anni 2009 e 2010 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 29.300.000,00 ed in € 21.107.898,07.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2
Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas naturale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 è disapplicata l’addizionale regionale all’imposta di consumo del gas naturale usato come combustibile, eccetto gli usi per autotrazione, e, per le utenze esenti, l’imposta regionale sostitutiva di tale addizionale di cui agli articoli del Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e s.m. i. e della L.R. 2.09.1991, n.16 e s.m. i.

2. I versamenti relativi all’addizionale regionale di cui al comma 1 del presente articolo, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2008, sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla normativa in materia.

3. Le aziende erogatrici del gas naturale sono tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le prescrizioni contenute nell’art. 26 del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) così come sostituito dall’art.1 lettera i) del D.lgs 2 febbraio 2007 n. 26, indicando la quota di addizionale regionale ad aliquota zero.

4. Per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504.

5. La dichiarazione annuale, corredata della copia della dichiarazione inviata ai competenti uffici dell’agenzia delle dogane, deve essere inviata alla struttura tributaria regionale competente. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2008 nella misura complessiva di € 102.718.572,54 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2008 nella misura complessiva di € 114.042.851,06 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2008 complessivamente in € 3.302.710,79 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 4
Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2008, complessivamente in € 13.332.276,91, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

Art. 5
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi
dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2008 nella misura complessiva di € 24.750.000,00 cosi ripartiti:

Denominazione Ente
Contributi Anno 2008 €
Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. – L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04)
1.670.000,00
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. – LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01)

10.700.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05)

7.000.000,00
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03)

2.000.000,00
Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04)

345.000,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05)

345.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02)

2.690.000,00
TOTALE
24.750.000,00
Articolo 6
Attuazione degli interventi dei Programmi operativi per il periodo di programmazione 2007-2013

1. Al fine di assicurare una veloce attuazione dei Programmi Operativi FESR FEASR e FSE per il periodo di programmazione 2007-2013, in attesa della definitiva approvazione degli strumenti programmatici, viene iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2008 un apposito fondo di accantonamento destinato al finanziamento delle quote a carico della Regione.

2. La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione dei programmi da parte degli organi preposti, è autorizzata ad apportare tutte le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al fine dell’iscrizione delle quote a carico dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione.

3. La Giunta Regionale provvede all’iscrizione delle quote a carico della Regione mediante contemporanea riduzione del predetto fondo di accantonamento.

4. La dotazione finanziaria per l’Esercizio 2008 degli assi in cui si articolano i Programmi operativi 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella H allegata alla presente legge.

Art. 7
Attuazione degli interventi dei Programmi Comunitari 2000-2006 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2008 delle misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2008 delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000–2006, così come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

3. Per l’attuazione del progetto MODELE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 785.274,77.

4. Per l’attuazione del progetto MEDITERRITAGE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 71.311,32.

5. Per l’attuazione del progetto RED CODE REGIONAL DISASTER COMMON DEFENCE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG III B – CADSES, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 388.261,89.

6. Per l’attuazione del progetto GO NETWORK, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B MEDOCC – Zona Sud), nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 35.602,62.

7. Per l’attuazione del progetto "SIMCODE:IGT", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 110.885,22.

8. Per l’attuazione del progetto “CY.RO.N.MED", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 65.000,00.

9. Per l’attuazione del progetto “GRIP_ IT", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG III C- ZONA EST-, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 299.029,07.

10. Per l’attuazione del progetto “SEMSON”, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 2.500,00.

11. Per l’attuazione del progetto “IMAGE”, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 3.000,00.

12. Per l’attuazione del progetto “Palais – Patrimonie Architectural Local et Amenagement Innovant et Strategique”, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIC, ZONA SUD, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 154.720,00.

13. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

Art. 8
Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2008, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.

2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2008. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma in adempimento alle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale.

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2008 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

Art. 9
Patto di stabilità infraregionale

1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 5 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2008-2010.

2. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del concorso degli enti stessi al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, per l’esercizio finanziario 2008, sono tenuti al rispetto degli obblighi fissati dall’ art. 8 comma 2 della L.R. 30.01.2007, n.1.

3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i fondi nazionali e comunitari a destinazione vincolata.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano, per l’esercizio finanziario 2008, agli enti a cui sono attribuite specifiche funzioni derivanti da normative comunitarie e nazionali.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare le azioni di cui al’art. 12 della L.R. 5.04.2000, n.32.

7. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.

CAPO IV
Disposizioni Per la riduzione del costo dell’energia e l’attenuazione delle emissioni inquinanti e climalteranti

Art. 10
Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

1. Ai sensi degli artt. 117 e 119 comma 2 della Costituzione la Regione Basilicata , in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia, e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. , promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

b) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;

c) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;

e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;

f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;

g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;

h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

Articolo 11
Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

5. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

7. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Nell’ambito delle misure dirette all’incentivazione del risparmio energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis.

9. Al fine di promuovere la realizzazione di complessi insediativi ed interventi edilizi eco-compatibili caratterizzati da standard abitativi atti a migliorare il benessere psicofisico dei residenti, saranno conferiti premi di cubatura, ovvero di Sul (Superficie utile lorda), ad incremento delle volumetrie consentite, previo recepimento da parte del Comune nella normativa di attuazione dello strumento urbanistico, e comunque nel rispetto dei limiti di distanze e di altezze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, nell’ordine del 2% delle volumetrie stesse, ovvero dello 0,70% della Sul, per ciascuna delle tipologie di intervento di seguito specificate:

a) edifici che utilizzano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle relative unità immobiliari, moduli solari termici posti sull’involucro esterno dell’edificio e/o impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

b) edifici condominiali che utilizzano moduli fotovoltaici integrati nell’involucro esterno dell’edificio stesso per autorpoduzione in misura non inferiore a 0,4 Kw di potenza nominale dell’impianto per ogni unità immobiliare, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

c) edifici non condominiali che utilizzano impianti fotovoltaici integrati nell’involucro esterno dello stesso edificio la cui potenza nominale complessiva è tale da soddisfare almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica (autoproduzione), e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

d) edifici il cui involucro esterno è realizzato con le seguenti tipologie di elementi costruttivi:

1. pareti esterne costituite da materiali permeabili assorbenti e con elevati indici di conservazione dell’energia, dello spessore complessivo non superiore a 40 cm, con inserto in pannello isolante di materiale in grado comunque di controllare i fenomeni di condensazione, dei ponti termici, delle infiltrazioni e dei ricambi d’aria;

2. solai intermedi e di copertura, dello spessore complessivo (compreso sottofondo, isolante e pavimento) non superiore a 40 cm, con pavimento galleggiante su supporto di materiale isolante;

e) edifici che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa rete di adduzione e distribuzione idrica all’interno ed all’esterno degli stessi edifici, quali alimentazione delle cassette di scarico dei WC, delle prese per lavaggio auto e pavimenti, per annaffiatura giardini e per usi tecnologici;

f) edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici.

10. I volumi tecnici destinati ad impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell’acqua non sono computabili nel volume massimo ammissibile secondo le Norme Tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, sempre che gli stessi siano totalmente sottesi al piano campagna, ovvero siano integrati nell’involucro esterno dell’edificio con soluzioni che comunque rispettino i limiti di distanza tra i fabbricati e le altezze massime previste. I suddetti volumi, nel caso di realizzazione in copertura, sono ammissibili e non computabili ai fini volumetrici, ove gli stessi siano integrati nell’involucro esterno dell’edificio, abbiano altezza netta interna non superiore a m 2,30 e si arretrino dal fronte dell’edificio secondo un’inclinata non superiore a 30°. Gli stessi volumi tecnici, qualora siano realizzati fuori terra, non possono superare il 4% del volume ammissibile dell’edificio ai fini urbanistici; qualora siano interrati non possono superare il 15% della superficie netta interna dell’edificio servito, ed il 35% per le vasche. I suddetti volumi sono vincolati alla destinazione d’uso che non può subire variazioni.

11.Si intendono per volumi tecnici destinati ad impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell’acqua di cui al precedente comma le seguenti cubature:

a) volumi previsti per accogliere sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere, gli impianti tecnologici finalizzati al risparmio energetico, la cui specifica finalità deve essere certificata con relazione a firma di tecnico abilitato, in cui deve essere valutato il guadagno energetico, secondo le Norme UNI 10344 e 10349;

b) volumi per il contenimento di boiler di accumulo di acqua calda proveniente da pannelli solari, con relative centrali di comando e pompe di distribuzione;

c) volumi per ventilatori e scambiatori temici e canalizzazioni di aria a bassa velocità per l’applicazione di tecniche di ventilazione dolce meccanizzata associata a pozzi canadesi;

d) volumi per pompe di calore applicate alla termoregolazione e a pozzi geotermici a bassa temperatura;

e) più in generale tutti i volumi necessari per gli accumulatori di energia (elettrica, termica, chimica) autoprodotta;

f) volumi per vasche destinate al recupero e relativi impianti per usi compatibili delle acque meteoriche e delle acque grigie;

g) volumi destinati ad accogliere dispositivi tecnici per ridurre gli sprechi di acqua fornita dall’acquedotto e per sopperire alla temporanee interruzioni nell’erogazione della stessa.

Art. 12
Misure per la riduzione del costo dell’energia

1. La Giunta regionale è autorizzata a elaborare misure finalizzate alla riduzione del costo dell’energia nella Regione, utilizzando per tale finalità la quota parte delle risorse di titolarità regionale rinvenienti dalle royalties di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. ed i. ed alla legge regionale n. 40 / 1995 e successive integrazioni e modificazioni, eccedente anno per anno la quota complessiva pagata alla Regione per l’anno 2005. A tal fine, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva un documento di misure attuative finalizzate alla riduzione del relativo costo.

2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata, nell’ambito della quota fissata al comma 1 del presente articolo, a richiedere che le aliquote del prodotto della coltivazione relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. ed i. siano conferite, con modalità che verranno stabilite entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite delibera di Giunta Regionale, presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell’ Autorità per l’ Energia Elettrica e il Gas n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, o cedute ad un ente o società pubblica a controllo regionale che lo utilizzi per perseguire le finalità di cui al presente articolo.


Art. 13
Misure per la riduzione dei consumi energetici e l’attenuazione delle emissioni inquinanti e climalteranti

1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore;

b) detta disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;

c) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;

d) disciplina l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;

e) promuove, anche tramite l’elaborazione di prescrizioni obbligatorie, la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli del presente capo si fa fronte con apposito stanziamento pari ad Euro 20.000.000,00 all’UPB 1111.15 del bilancio di previsione 2008.

2. Alla copertura finanziaria di cui all’articolo 2 della presente legge si fa fronte con gli introiti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 40 / 1995 e s.m.i..

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE, SOSTEGNO ALL’ ECONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE

Art. 15
Norme in materia di occupazione

1. In coerenza con gli indirizzi per l’attuazione di politiche efficaci di reclutamento e turn over del personale pubblico contenuti nell’Intesa sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche del 6 aprile 2007, la Giunta Regionale, entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge, di concerto con gli organismi rappresentativi delle Autonomie Locali e le OO.SS., predispone un piano, da sottoporre alla concertazione con il Governo nazionale, al fine di sostenere il turn over nella Pubblica Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo dello strumento dell’esodo incentivato e dell’accompagnamento alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione.

2. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano Annuale e Pluriennale per il lavoro di cui alla L.R. 29/1998, che conterrà anche le misure attuative risultanti dalla suddetta concertazione nazionale.

3. La Regione sostiene la stabilizzazione nei Comuni lucani dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori precari aventi i requisiti di cui alle leggi finanziarie nazionali per gli anni 2007 e 2008 attraverso l’utilizzo di misure finanziabili con le risorse di cui al Programma Operativo FSE 2007-2013.

4. La Regione, in considerazione dello stato di crisi dell’apparato produttivo, predispone, anche attraverso accordi con il governo nazionale, misure per favorire l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori ultracinquantacinquenni fuoriusciti dai processi produttivi ed esclusi dalla copertura di ammortizzatori sociali, da finanziare con le risorse disponibili nel Programma Operativo FSE 2007-2013.

5. La Giunta Regionale è autorizzata a recepire i protocolli d’intesa per il superamento del precariato sottoscritti con le organizzazioni sindacali e ad emanare disposizioni per la loro attuazione.

Art. 16
Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna

1. Per l’esercizio finanziario 2008, la dotazione del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della L.R. 31.01.2002, n. 10, corrispondente ad Euro 10.450.000,00, importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, è destinato ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali, prioritariamente a quelli proposti dai comuni che effettuano la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili o di lavoratori precari aventi i requisiti di cui alle leggi finanziarie nazionali per gli anni 2007 e 2008, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione associata intercomunale.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale sottopone all’approvazione del Consiglio la disciplina di gestione del Fondo, destinando una quota non inferiore al 20% del Fondo di Coesione Interna agli interventi proposti dai comuni che effettuano la stabilizzazione di cui al comma 1.

Art. 17
Reindustrializzazione dei siti dismessi e salvaguardia dei livelli occupazionali

1. Al fine di consentire la ripresa delle attività produttive e di contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali del settore industriale, possono essere concessi incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, per le seguenti azioni:

a) programmi di investimento sul territorio regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative produttive sostitutive in insediamenti industriali inattivi;

b) assunzione dei lavoratori di cui al successivo comma 2, lettera b), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 2204/2002;

c) attuazione dei piani formativi di cui ai successivi commi 3 e 4.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese manifatturiere, ad esclusione di quelle che non rientrano nel campo di applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità Regionali 2007/2013 (2006/C54/08), già individuate o da individuarsi attraverso procedure negoziali, che siano costituite o da costituirsi, e che intendano realizzare le azioni di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

a) che l’investimento di cui al comma 1 sia realizzato in siti produttivi inattivi in conseguenza di situazioni di crisi aziendale oggetto di specifici accordi sindacali in sede regionale o ministeriale, in ogni caso con un numero di occupati non inferiore a 15 unità lavorative;

b) che tali imprese assumano almeno il 50% della manodopera, ove questa dichiari la propria disponibilità, già impegnata nell’attività precedentemente svolta nello stesso sito produttivo;

c) che le stesse imprese abbiano un numero di occupati non inferiore a 15 unità lavorative.

3. A tali imprese possono essere concesse le seguenti tipologie di aiuti:

a) contributi in conto capitale e in conto interessi, per la realizzazione del programma di investimento relativo a beni materiali ed immateriali, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C54/08), nel Regolamento CE n.70/2001 e secondo le intensità di cui alla Mappa degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato N. 324/2007);

b) aiuti a favore dell’assunzione dei lavoratori di cui al comma 2, lettera b), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 2204/2002;

c) incentivi per la formazione dei lavoratori assunti nel rispetto delle norme di cui al Regolamento CE N.68/2001.

Gli incentivi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma possono essere concessi anche nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006.

4. A favore dei lavoratori in CIGS o mobilità di cui al comma 2, lettera b), possono essere erogate attività di riqualificazione professionale per la ricollocazione presso le imprese di cui al comma 2. Tali attività formative sono realizzate attraverso Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Basilicata, sulla base di Piani Formativi condivisi con le imprese di cui al comma 2.

5. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede all’adozione di strumenti attuativi finalizzati alla concessione degli incentivi di cui al presente articolato.

6. La copertura finanziaria verrà assicurata dai fondi provenienti da Programma Operativo FESR 2007/2013, dal Programma Operativo FSE 2007/2013, nonché da altri fondi nazionali o regionali aventi finalità compatibili.

Art. 18
Interventi immediati a sostegno dell’innovazione

1. La Giunta Regionale può concedere contributi per la costituzione e l’avviamento di imprese aventi come oggetto le attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, anche di tipo consortile, con eventuale partecipazione minoritaria di enti o istituzioni pubblici.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

3. Nell’ambito di progetti d’innovazione industriale, la Regione Basilicata concede aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione nei limiti e secondo le modalità previste a livello nazionale e approvate dalla CE in data 12.12.2007 (Aiuto di Stato n. 302/2007).

Art. 19
Programma Giovani 2015

1. Allo scopo di valorizzare le capacità realizzative delle giovani generazioni lucane, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita la Commissione Consiliare competente, il Programma Giovani 2015, finalizzato a favorire, attraverso modalità di accompagnamento trasparenti e premianti, percorsi di crescita, studio, lavoro e partecipazione.

2. E’ istituito, ai suddetti fini, il Fondo Giovani 2015, costituito da risorse regionali, statali e comunitarie. Detto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori contributi di altri soggetti pubblici e privati.

3. La dotazione iniziale del Fondo, necessaria ad assicurare l’avvio del Programma, è pari ad Euro 200.000,00, iscritto all’UPB 0860.01 del bilancio di previsione 2008.

Art. 20
Incremento della dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione – Legge Regionale 01.12. 2004, n.24

1. Per l’esercizio finanziario 2008, la dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, è pari ad euro 400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2008.

Art. 21
Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica

1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell’ Università degli studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, stabilito all’ art.18 della L.R. 02.02.2006, n.1, così come modificato dall’art. 25 della L.R. 30.01.2007, n1, per l’ esercizio finanziario 2008 è pari a € 3.000.000,00. Il contributo per l’esercizio finanziario 2009 è stabilito nella misura di € 3.000.000,00.
2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio pluriennale 2008-2010.

Art. 22
Dotazione Fondo “Prestito ponte Università – Lavoro“

1. Gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, destinati a finanziare il Fondo “Prestito ponte Università – Lavoro” di cui all’ art. 17 della L.R. 02.02.2006, n.1 sono quantificati in € 500.000,00, iscritti all’ UPB 0980.01 del bilancio di previsione 2008.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato con i contributi di Università, fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.

Art. 23
Dotazione Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità

1. Gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio finanziario 2008, destinati a finanziare il Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità di cui all’art. 13 della L.R. 04.08.2006, n.18, sono quantificati in € 50.000,00, iscritto alla UPB 0412.07 del bilancio di previsione 2008.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato con i contributi di fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.

Art. 24
Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche

1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all'art. 38, comma 1 della L.R. 02.02.2006, n.1 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2008 fino a tutto l'anno 2022.

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2008-2010. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Potenza

1. Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l’esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale, per l’anno 2008 è concesso all’Amministrazione comunale di Potenza un contributo straordinario di €750.000,00.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della UPB 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

Art. 26
Misure di razionalizzazione della gestione delle Aziende Sanitarie

1. Il comma 1 dell’art.18 della Legge Regionale 30.01.2007, n.1 è così sostituito:

“1. Al fine di contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi ed omogeneizzare le condizioni di efficienza delle forniture, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi, la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare con propria direttiva l’espletamento di procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie tramite unioni di acquisto, ove non utilizzabili convenzioni Consip ai sensi di legge, ed a sperimentare la delega di funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 specificando modalità, termini e limiti della delega stessa.”.

2. Al comma 2 dell’art.18 della della Legge Regionale 30.1.2007 n.1 le parole successive a “nell’espletamento di limitate procedure di revisione sullo stato patrimoniale” sono sostituite come segue:

“dell’esercizio di avvio del processo di revisione contabile, nella revisione contabile dello stato patrimoniale del primo esercizio successivo e nella revisione contabile del bilancio del secondo esercizio successivo”.

Art. 27
Finanziamento Centri Diurni Educativi

Nell’ambito del fondo regionale per le politiche sociali di cui all’UPB 1091.06 è riservata una quota di finanziamento, non inferiore a € 1.200.000,00 ai Centri Diurni Educativi per persone in situazioni di handicap gravi.

Art. 28
Disposizioni in materia di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale – Limiti di Spesa

1 Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto stabilito in materia dalle norme nazionali vigenti.

2 Ai fini della determinazione dei limiti di spesa consentiti per il personale non sono ricompresi nelle basi di calcolo per tutte le annualità oggetto delle citate disposizioni finanziarie gli oneri economici afferenti:

a) al personale trasferito dallo Stato in seguito ai processi connessi al trasferimento di funzioni e competenze;

b) al personale rinveniente da procedure di mobilità infraregionale ;

c) al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 2004 in applicazione di specifiche disposizioni normative;

d) al personale del Servizio Emergenza – Urgenza – 118 entro i limiti della dotazione organica fissata dalla Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 21;

e) alle assunzioni conseguenti a procedure concorsuali concluse o in atto alla data del 31 dicembre 2006;

f) all’assunzione del personale infermieristico strettamente indispensabile a garantire i livelli essenziali di assistenza;

g) alle assunzioni connesse alla implementazione di nuovi servizi di interesse regionale, espressamente approvati ed autorizzati dalla Regione.

Art. 29
Personale a tempo indeterminato

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche rideterminate per legge e con esclusivo riferimento ai posti indicati ed individuati nei provvedimenti aziendali di programmazione delle assunzioni così come approvati dalla Giunta Regionale. Nel caso si verifichi un non equilibrio rilevabile dai modelli di consuntivo economico trimestrale, le Aziende possono provvedere alle assunzioni mediante richiesta di autorizzazione regionale alla copertura dei posti nella quale devono essere espressamente specificate:

a. le esigenze indifferibili di copertura dei posti in coerenza con la pianificazione aziendale e la programmazione regionale;

b. le condizioni di sostenibilità economico – finanziaria degli oneri connessi alla copertura dei posti, fermo restando il rispetto dei limiti imposti in materia dalle norme e disposizioni finanziarie vigenti.

Art. 30
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.01.2005, n. 3 “Promozione della cittadinanza solidale”

1. All’art. 3 comma 4 della Legge Regionale 19.01.2005, n. 3, dopo lettera c), si aggiungono:

d) per coloro che presentano patologie di natura psico-fisica, acclarate da idonea documentazione medico-sanitaria rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche abilitate che ne rendano incompatibile la partecipazione alle attività del Programma, non essendo possibile la sostituzione del beneficiario con altro membro del nucleo familiare;

e) per coloro che sono nell’impossibilità di partecipare ai progetti individualizzati perché sottoposti a misure limitative della libertà personale in quanto sottoposti a misure custodiali, essendo inoccupati e nell’impossibilità della loro sostituzione con altro membro del nucleo familiare.

Art. 31
Disposizioni in materia di tariffe di cui alla D.G.R. n. 1962/06

1. Le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate in regime di accreditamento sono remunerate con le tariffe di cui alla D.G.R. n. 1962/06 arrotondate all’euro superiore.

2. La Giunta Regionale adotta, per tali prestazioni, adeguati meccanismi di compensazione, a seguito dell’arrotondamento all’euro, tra le strutture pubbliche regionali.

Art. 32
Semplificazione delle prescrizioni dei farmaci ad uso veterinario

1. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva per snellire le procedure per la prescrizione e distribuzione dei farmaci veterinari di uso consolidato nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza alimentare.

Art. 33
Interventi per l’inserimento dei disabili

1. La Giunta Regionale predispone un apposito programma da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale con l’articolazione delle misure di intervento e delle relative dotazioni finanziarie per l’inserimento dei disabili nelle attività lavorative pubbliche e private, nelle cooperative sociali e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro.

2. La spesa di cui al comma 1 è stabilita in 1 Meuro, per l’esercizio finanziario 2008, e trova copertura nell’ambito degli introiti di cui al Decreto Legislativo 25.11.1996, n.625 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n.40/1995 e s.m.i.

CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34
Strumenti e progetti pilota di contabilità ambientale

1. Allo scopo di supportare i processi di sostenibilità ambientale, ed in coerenza con gli impegni programmatici internazionali, comunitari e nazionali, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare il programma Strumenti e Progetti pilota di contabilità ambientale, riguardanti la costruzione di sistemi di contabilità ambientale e la redazione di bilanci ambientali, finalizzati al supporto delle decisioni politiche locali.

2. Le risorse finanziarie destinate ad assicurare l'avvio del programma, sono quantificate in euro 50.000,00, iscritte all'UPB 510.07 del bilancio di previsione 2008.

3. A tal fine, la Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Programma di cui al comma 1 e le misure attuative.

Art. 35
Programma Operativo Val D’Agri

1. L’attività di prima valutazione degli esiti del Programma Operativo Val D’Agri e del suo rendimento istituzionale sarà effettuata entro il primo semestre dell’anno 2008, mediante un’attività di monitoraggio e valutazione complessiva delle azioni attivate per conseguire gli obiettivi strategici del programma.

2. In tale circostanza, anche in ragione di un incremento delle previsioni di entrata delle royalties, la struttura finanziaria potrà essere rimodulata e/o incrementata per migliorare efficacia, flessibilità e speditezza del Programma Operativo.

Art. 36
Esodo del personale regionale

1. Al fine di accelerare ulteriormente il piano di rinnovamento della dotazione organica del personale della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti, le disposizioni in materia di cessazione volontaria dal servizio di cui all’art. 11 della L.R. 4.8.2006, n.18, sono estese a tutto il personale che abbia maturato o maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza entro il 31.12.2008.

2. Il personale che maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza nel primo semestre del 2008 deve presentare domanda entro il 31.8.2008 e sarà collocato a riposo entro il 31.12.2008. Il personale che maturi tale diritto nel secondo semestre del 2008 deve presentare domanda entro il 28.2.2009 e sarà collocato a riposo entro il 30.6.2009.

3. I dipendenti che siano già in possesso dei requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge possono produrre istanza entro il 31.3.2008 e saranno collocati a riposo entro il 31.12.2008. (1)

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale che, avendone i requisiti, non abbia prodotto istanza nei termini stabiliti dall’art.11, commi 3 e 4 della L.R. 18/2006.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si farà fronte con apposito stanziamento di Euro 600.000,00 stanziati alla UPB 0131.01 del bilancio di previsione 2008. Le poste finanziarie a garantire il completamento dell’attuazione della presente norma sono oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.

Art. 37
Modifica alla Legge Regionale 09.01.1995, n.2
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

1. Il comma 9 dell’art. 26 della L.R. 09.01.1995, n. 2 è così sostituito:

“Le Province, competenti in materia, nell’ambito delle proprie funzioni di verifica e vigilanza su tutti gli atti e le attività esercitate dagli A.T.C., effettuano il controllo sulla rispondenza tra le attività svolte da ciascun A.T.C., con le direttive ad essi impartite ed i fondi loro erogati.
Le Province relazionano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, sull’attività di controllo posta in essere.”.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottate le conseguenti modifiche regolamentari.

Art. 38
Modifica alla Legge Regionale 28.06.1994, n.28
“Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”

1. All’art. 31 della Legge Regionale 28.06.1994, n.28 è aggiunto il seguente comma :

“5. Le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in violazione dei divieti di cui all’art. 30 della presente legge, sono stabilite come segue :

a)per l’abbandono dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie la sanzione va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €10.000,00.

b)per la circolazione fuori strada con i mezzi a motore la sanzione va da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 250,00.”.

Art. 39
Modifica al comma 3, art.10, L.R. 14.4.2000, n.47
Recepimento del trasferimento alle regioni operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n.146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 386/1976

1. Il comma 3 dell’art. 10 della Legge Regionale 14.04.2000, n. 47 è così sostituito:

“3. Le procedure di alienazione degli immobili di cui al precedente comma 2, sono delegate all’Alsia che vi provvede in conformità alle disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. L’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata predispone, entro sessanta giorni, la costituzione dei fascicoli relativi ai beni regionali da dismettere e li trasmette all’Alsia. Le entrate derivanti dalla vendita degli immobili di proprietà regionale sono versate alla Regione Basilicata ed incassate sulla UPB 4.01.01 delle Entrate del bilancio regionale”.

Art. 40
Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica
Fondo incentivante

1. Il fondo incentivante destinato alle Amministrazioni Provinciali ed alle Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimali, ai sensi dell’art.22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n.6 come modificato dall’ art.11 della L.R. 07.08.2003, n. 28, per il 2008 è quantificato in € 1.250.000,00.

2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio di previsione 2008.

Art. 41
Modifiche all’art. 28 della Legge Regionale 02.02.2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata 2006”

- Il termine di cui al comma 1 – ultimo periodo – dell’art. 28 della Legge Regionale 02.02.2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato con il termine del 31 dicembre 2008.

Art. 42
Cessione a titolo gratuito delle azioni possedute dalla Regione di APOF e AGEFORMA a favore delle Province di Potenza e di Matera

1. Le azioni possedute, ai sensi della Legge Regionale 27.02.1998, n. 12, dalla Regione in seno all’Agenzia Provinciale per l’Orientamento e la Formazione Professionale S.p.A. di Potenza (APOF) e all’Agenzia Provinciale per l’Orientamento e la Formazione Professionale S.p.A. di Matera (AGEFORMA) sono cedute a titolo gratuito alle rispettive Province di Potenza e di Matera quale misura di sostegno al decentramento ed, in particolare, per il potenziamento delle funzioni ad esse trasferite.

Art. 43
Modifiche alla Legge Regionale 14.07.2006, n. 11 “Riforma e riordino degli Enti ed organismi sub-regionali”

1. La gestione straordinaria di cui agli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 14.07. 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nei medesimi articoli, al 30 giugno 2008.

Art. 44
Contributo straordinario per l’attivazione del sistema di tariffazione integrato del servizio di trasporto pubblico

1. All’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 19.05.2004, n. 9 è aggiunto il comma 1 bis:

“1 bis

a) Al fine di garantire la copertura finanziaria di eventuali minori introiti da tariffazione, conseguenti all’attivazione del sistema di tariffazione integrata di cui al comma 1, vengono riconosciute alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale ed aderenti al sistema, per l’esercizio finanziario in cui il sistema sarà attivato e per ciascuno dei due successivi esercizi finanziari contributi per i minori introiti certificati, comunque in misura non superiore al 5% dei ricavi da tariffa di cui ai bilanci per l’esercizio 2006 e per un importo massimo complessivo di € 1.000.000,00, per ciascun esercizio finanziario.

b) La dotazione finanziaria iniziale per la spesa di cui alla precedente lettera a), valutata per l’esercizio 2008 in € 50.000,00, trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. n. 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2008.

c) L’effettiva erogazione alle aziende delle somme di cui alla precedente lettera a) è in ogni caso subordinata ai definitivi stanziamenti del bilancio regionale.”

Art. 45
Integrazioni alla Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”

1. Dopo l’art. 10 della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 è aggiunto l’art. 10 bis “Piani di gestione dei rifiuti”

1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 196 e dell’art. 199 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all’adozione delle corrispondenti norme regionali.

2. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.

2. Dopo l’art. 23 della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 è aggiunto l’art. 23 bis “Approvazione dei progetti ed autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero”

1. Le funzioni amministrative attribuite, ai sensi del Titolo V della presente legge e s.m.i., alla Giunta Regionale, alla Regione e/o strutture regionali, sono delegate agli equivalenti Organi e strutture delle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente.

2. Sono delegate alla Provincia competente per territorio le funzioni attribuite alla Regione dalla normativa comunitaria e nazionale, per le autorizzazioni alla realizzazione, alla gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e alla modifica degli stessi impianti esistenti, escluse le funzioni previste dalla Legge Regionale 14.12.1998, n. 47 e dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni relative alle procedure di importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del Regolamento CEE n.259/93 del Consiglio della Comunità Europea e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le stesse procedure in entrata ed in uscita dal territorio europeo attraversanti la Regione, sono esercitate dalle Province competenti territorialmente.

4. Le istanze pervenute alla Regione per le quali gli uffici regionali non hanno avviato o concluso il procedimento di autorizzazione saranno trasferite dagli stessi alla Provincia competente per territorio entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.

3. All’art. 32 della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 è aggiunto il comma 6:

“6. Gli Enti Pubblici sono esonerati dall’obbligo della costituzione delle garanzie finanziarie.”

4. Dopo l’art. 38 della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 è aggiunto l’art. 38 bis “Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati”

1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ed attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

2. Restano validi gli atti assunti da Regione, Province e Comuni in conformità delle disposizioni della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.

Art. 46
Modifiche alla Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 “Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifico da amianto”

1. All’art. 3, comma 1 della Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 le parole “e, comunque, il finanziamento concesso a ciascun Soggetto Pubblico che ne fa richiesta non sarà superiore alla somma di L. 250.000.000” sono eliminate.

2. Il comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 è abrogato.

3. All’art. 4, al comma 1 della Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 dopo le parole “devono trasmettere” sono aggiunte le parole “all’Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione e”.

4. All’art. 4, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 27/99 la parola “asseverata” è sostituita dalla parola “redatta” e, alla lettera d) la parola “esecutivo” è sostituita dalla parola “preliminare”.

5. Il comma 2 dell’art. 6 della Legge Regionale 27/99 è così sostituito:

2) “La Commissione, che opererà presso il Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, sarà composta da:

· Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, che la coordinerà;

· Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;

· Direttore Generale dell’Arpab o suo delegato;

· Un funzionario dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, con funzioni di segretario.”

6. All’art. 8 comma 1 della Legge Regionale 27/99, all’ultimo capoverso, dopo le parole “rilasciata dalla stessa Azienda U.S.L.” sono aggiunte le parole “, ove prescritta,”.

7. Tutti i riferimenti della Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 fatti al Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali e all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale si intendono riferiti al Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità e all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

Art. 47
Differimento del termine fissato dall’art. 41 della Legge Regionale 30.01.2007, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata per l’anno 2007”

1. Il termine previsto dall’art. 41, comma 2, della Legge Regionale 30.01.2007, n. 1, limitatamente alla presentazione della documentazione prevista dai “Criteri e Direttive di attuazione della Legge Regionale 19.01.2005 n. 1” il cui rilascio è di competenza di Enti e/o Organi, necessaria per la chiusura dell’iter amministrativo, su richiesta dell’interessato, è differito al 31.12.2008.

Art. 48
Modifiche alla Legge Regionale 02.02.2006, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata, anno 2006”

1. L’art. 34 della Legge Regionale 02.02.2006, n. 1 è così sostituito:

“Gestione delle concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative”

1) Nelle more dell’approvazione ed attuazione della variante al Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono riconfermabili le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative ai già concessionari a tutto il 2005, sia in forma stagionale che pluriennale, dando mandato alla Giunta Regionale di provvedervi con apposito atto che tenga conto delle incombenti necessità degli operatori del settore compatibilmente con gli interessi pubblici più generali e di quelli ambientali in particolare”.

Art. 49
Modifiche alla Legge Regionale 01.12.2004, n. 26
“Nuove norme in materia di sport”

1. Il comma 3 dell’art. 8 della Legge Regionale 01.12.2004, n. 26, è abrogato.

2. Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 01.12.2004, n. 26, è abrogato.

Art. 50
Modifiche alla Legge Regionale 11.08.1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

1. L’articolo 44 della Legge Regionale n.23 11.08.1999, n. 23 è così sostituito:

1. I Comuni che hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il 30/06/07; sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico entro 90 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva, e all’approvazione del medesimo, contestualmente all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data dell’adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico e fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, possono essere rilasciati permessi a costruire esclusivamente per gli interventi di cui all'articolo 9 del T.U. approvato con DPR n.380/2001, applicando, comunque, la norma più restrittiva fra l’articolo predetto e le previsioni dello strumento urbanistico vigente, che resta tale, con le misure limitative di cui al presente comma, fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico. Ulteriori interventi, limitati alle sole opere pubbliche, possono essere consentiti qualora siano approvati a mezzo di conferenza di localizzazione di cui all’art.27 della L.R. n.23/99. Le misure limitative dell’attività edilizia cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di indizione della Conferenza di Pianificazione, ovvero dalla data di adozione del R.U.

2. Le norme limitative dell’attività di trasformazione del territorio di cui al precedente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui la Conferenza di pianificazione, sebbene convocata, non si concluda con la formazione del verbale autorizzatorio entro 180 giorni decorrenti dalla data di avvio dei lavori della Conferenza stessa.

3. La Conferenza si intende compiutamente convocata solo se i soggetti partecipanti avranno ricevuto la stesura definitiva degli elaborati, predisposti in conformità del Regolamento di attuazione della L.R. n.23/99, approvato con DGR n. 512/2003, e della circolare approvata con DGR n.1749/2006.

4. Le norme di salvaguardia di cui alla legge n.1902/1952 e successive modifiche e integrazioni entrano in vigore alla data riportata nella nota di convocazione della Conferenza di Pianificazione e, per i Comuni che hanno la Conferenza in corso, ovvero già conclusa ma in attesa di adozione, alla data di adozione del regolamento urbanistico e comunque il 90° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

5. Nei Comuni che non hanno formato il Regolamento Urbanistico alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restanti le norme limitative dell’attività edilizia contenute nel precedente comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nell’esercizio delle proprie funzioni, provvede a concertare con le Amministrazioni Comunali tempi e modalità di formazione del Regolamento Urbanistico con l’eventuale nomina di un Coordinatore tecnico, individuato nell’ambito delle Strutture regionali, con compiti di affiancamento per la definizione dello stesso. Le spese relative all’attività del Coordinatore saranno detratte dal contributo assegnato al Comune inottemperante.

6. Per i Comuni che devono rinnovare il proprio Consiglio Comunale nel 2007 il termine del 30.6.07 di cui al precedente comma 1 si intende differito al 30.09.2007.

7. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

8. Stipulato l'accordo i Comuni danno corso all'adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.

9. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.

10. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui agli artt. 29, 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, comma 7.

11. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente 1° comma, fino alla data di approvazione del PSC, (o scheda strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi consentiti in "zona agricola" (zona "E" D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni:

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati ad adeguare dette norme alle prescrizioni del PSC; trascorso tale termine, si applicano le limitazioni di cui al precedente comma 4.

Art. 51
Centri comunali per l’educazione alimentare e benessere alla salute

1. Al fine di realizzare i Centri comunali per l’educazione alimentare e benessere alla salute, è prevista la spesa di € 10.000,00 con le modalità di cui al regolamento che la Giunta Regionale dovrà emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nella UPB 1091.01 del bilancio di previsione 2008.

Art. 52
Disposizione in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica

1. La Regione destina € 100.000,00 al risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e forestali per il quadriennio 2004-2008 all’interno delle aree protette individuate ai sensi della Legge Regionale 28/1994.

2. Tale somma sarà erogata agli Enti gestori di aree protette a seguito di rendiconti finanziari per tipologie di colture e su base comunale.

3. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nella UPB 0422.03 del bilancio di previsione 2008.

Art. 53
Modifiche alla Legge Regionale 22.10.2007, n. 19
“Norme in materia di espropriazione per pubblica utilià”

1. Alla Legge Regionale 22.10.2007, n. 19, dopo l’art. 7 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 7 bis

Nei procedimenti espropriativi finalizzati alla realizzazione di reti idriche e fognarie il parere, previsto dall’art. 10 della Legge Regionale 06.08.1997, n. 38 non è richiesto laddove, sulla base delle indagini geologiche e geotecniche all’uopo effettuate, l’autorità espropriante attesta che l’intervento non compromette la stabilità d’insieme delle aree interessate”.

Art. 54
Rinnovo Accordo Integrativo regionale per i servizi di interesse comunale

1. Sino alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’art. 14 della Legge Regionale 22/1998 e successive modifiche ed integrazioni, le risorse relative alla copertura dei solo oneri derivanti dall’applicazione del cosiddetto “Accordo Integrativo Regionale” per il settore dei servizi urbani saranno trasferite alle imprese che gestiscono il servizio, nella misura massima di cui all’elenco annuale trasmesso dall’ANCI regionale, contenente l’indicazione del comune interessato, della ditta gestore del servizio e delle unità lavorative interessate.

2. La copertura finanziaria per gli oneri, quantificati in € 400.000,00, grava sull’UPB 0450.01 del bilancio di previsione 2008.

Art. 55
Modifiche alla Legge Regionale 29.10.2002, n. 38
“Testo unico in materia di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata”

1. Al comma 14 dell’art. 11 della Legge Regionale 29.10.2002, n. 38 i periodi compresi fra le espressioni “Sia la comunicazione” fino a “della carica di Consigliere” sono così sostituiti:

“La comunicazione all’Ufficio di Presidenza di volersi avvalere del beneficio deve aver luogo, a pena di decadenza, non meno di sessanta giorni prima della cessazione dalla carica di Consigliere. L’obbligo di pagamento della quota contributiva aggiuntiva retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere e comporta il versamento in un’unica soluzione del cumulo delle quote contributive aggiuntive mensili entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dall’Ufficio di Presidenza. La causa di decadenza non opera quando il matrimonio o la nascita dei figli avvenga successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione e comunque prima della cessazione dalla carica di Consigliere; in tal caso la comunicazione all’Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza, deve essere inoltrata al verificarsi delle predette circostanze, fermo restando l’obbligo di versamento in un’unica soluzione della quota contributiva aggiuntiva”.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56
Rispetto dei vincoli di bilancio

1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L. R. 6.09.2001, n.34.

Art. 57
Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2008 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2008.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2009 e 2010, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2008-2010.

Art. 58
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 dic. 07
DE FILIPPO

NOTE:

1) parole sostituite dall’art. 1 della L.R. 12 marzo 2008, n. 1.

 

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