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Il danno ad aziende non agricole che utilizzano immobili in esproprio non è indennizzabile

Ultimo aggiornamento: 17/10/2008

 

L'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio previsto dalla legge, e non anche quello derivante dal reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono, come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività di impresa.
L'espropriazione di immobili non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sè considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi.
Il solo caso in cui è riconosciuta autonoma rilevanza alla perdita aziendale, in aggiunta a quella dominicale, è quello dell’azienda agricola, in cui si fa luogo all'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio la L. n. 865 del 1971, art. 16.
ESTRATTO DELLA SENTENZA:
L'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio previsto dalla legge, e non anche dal reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività. Ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, nè all'azienda organizzata dall'imprenditore, si che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sè considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi (Cass. 21.5.2007, n. 11782): il criterio della stima differenziale, previsto dalla L. prov. Trento n. 6, del 1993, art. 15 bis, (che mutua il sistema della L. 25 giugno 1865. n. 2359, art. 40), va considerato compensativo del pregiudizio inerente alla perdita del diritto dominicale. Anche a tal proposito, il solo caso in cui è riconosciuta autonoma rilevanza alla perdita aziendale, in aggiunta a quella domenicale, è quello della azienda agricola, in cui si fa luogo all'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio la L. n. 865 del 1971, art. 16, (Cass. 14.9.1999, n. 9814).

 

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