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Nessuna sanatoria per l’utilizzazione di beni privati senza titolo: annullato per incostituzionalità l’art. 43 de T.U.E.

Ultimo aggiornamento: 11/10/2010

 

Sentenza del Corte Costituzionale n. 293/2010

La Corte, con la sentenza n. 293/2010, ha annullato il meccanismo di acquisizione di beni utilizzati senza titolo per scopi di interesse pubblico (ad esempio a seguito dell'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, occupazioni non previste, errori catastali, tracciati parzialmente difformi, opere realizzate a termini già scaduti). Per questi casi, trattandosi di beni comunque trasformati dalle opere realizzate, l'articolo 43 del DPR n. 327/2001, Testo Unico sulle Espropriazioni, prevedeva la possibilità di acquisire il bene con un provvedimento in sanatorio e un meccanismo di risarcimento del danno (valore venale del bene, più interessi moratori).
La Consulta è intervenuta per un eccesso di delega ritenendo che l’art. 43 del T.U.E. eccede i limiti posti dalla legge 50/99, che prevedeva un semplice riordino delle disposizioni precedenti, senza consentire il varo di nuovi istituti quale appunto l'«utilizzazione sanante» prevista nello stesso articolo 43 dichiarato illegittimo.
Tale motivazione si fonda sul fatto che prima del 1999 (data della legge delega) nessuna norma prevedeva l'occupazione appropriativa o usurpativa, pertanto questi comportamenti non potevano essere oggetto di "riordino o coordinamento" in sede di redazione del Testo Unico sulle Espropriazioni
La Corte, comunque, indica al legislatore la strada per un intervento: una legge specifica che prenda atto del meccanismo di occupazione abusiva (appropriativa, nel caso di opere dichiarate di pubblica utilità, o usurpativa, in assenza di pubblica utilità) e consenta al soggetto pubblico di trattenere il bene già utilizzato versando, per il risarcimento del danno, il valore venale del bene e gli interessi moratori. In caso di contestazione potrà confermarsi la competenza del giudice amministrativo (prevista dall’art. 43 annullato) di scegliere tra condanna al risarcimento e restituzione del bene.
Risarcimento del danno, pari al valore venale del bene occupato più gli interessi moratori, è sembrato sufficiente anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 22 dicembre 2009, 58858/2000) che in precedenza aveva riconosciuto ai proprietari privati del bene immobile anche il valore della costruzione pubblica realizzata sul terreno occupato abusivamente.

Vedi la Sentenza del Corte Costituzionale n. 293/2010 nella sezione Giurisprudenza - Sentenze generali

 

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