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Le varianti al piano generale vigente adottate, ma non ancora approvate definitivamente, non hanno efficacia per definire l’edificabilità dei terreni ai fini espropriativi

Ultimo aggiornamento: 20/10/2011

 

Sentenza della Corte di Cassazione – Sez I Civ. – n. 17442 del 22 agosto 2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha stabilito un importante principio che incide sulle metodologie di determinazione dell’indennità di esproprio, in particolare sulla definizione del requisito di edificabiltà dei terreni, prescindendo dal vincolo preordinato all’esproprio, come dispone l’art. 32 del T.U.E.
In materia espropriativa, per l’Alta Corte, le varianti al piano regolatore deliberate dal comune, ma non ancora approvate dai competenti organi regionali, non hanno efficacia conformativa, anche quando sono previste norme di salvaguardia, quali divieti temporanei di rilascio di concessioni o permessi di costruzione trattandosi di misure non finalizzate a disciplinare l’assetto del territorio ma esclusivamente a impedire che, con l’emissione di provvedimenti incompatibili con la variante, possa esserne pregiudicata la concreta attuazione. Ne consegue, pertanto, che non può attribuirsi efficacia decisiva alla natura dei suoli limitrofi così prescindendo da una ricognizione legale, sulla base delle previsioni specifiche del piano regolatore, della natura del terreno oggetto del procedimento, rivestendo l’edificabilità di fatto un carattere solo supplementare e complementare

 

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