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Il Testo Unico sugli espropri entrerà in vigore il 1 luglio 2003

Ultimo aggiornamento: 22/03/2005

 

Il Testo Unico sugli espropri entrerà in vigore il 1 luglio 2003 solo per le nuove opere:    il nuovo regime transitorio

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 302,  approvato dal Governo in attuazione della delega di cui all'art. 5 della legge n. 166/2002

 

 

Il Testo Unico sugli espropri, approvato con D.P.R. n. 327/2001che originariamente ne  prevedeva l'entrata in vigore il 1 gennaio 2002, dopo due rinvii, entrerà in vigore il primo luglio 2003. Le modifiche apportate, finalizzate ad evitate che l'introduzione della nuova normativa causasse effetti negativi sull'attuazione dei programmi di opere pubbliche, prevedono al primo comma dell'art. 57 del T.U, come sostituito, che ai "progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza "continuano ad applicarsi " tutte le normative  vigenti a tale data". Conseguentemente, a prescindere dalla fase procedimentale in cui vengano a trovarsi, anche tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del T.U. rientrano in tale fattispecie in quanto già dichiarati di pubblica utilità. Pertanto, dopo il 1 luglio 2003, può, in particolare, delinearsi il seguente quadro giuridico:

Il Testo Unico sugli espropri, approvato con D.P.R. n. 327/2001che originariamente ne  prevedeva l'entrata in vigore il 1 gennaio 2002, dopo due rinvii, entrerà in vigore il primo luglio 2003. Le modifiche apportate, finalizzate ad evitate che l'introduzione della nuova normativa causasse effetti negativi sull'attuazione dei programmi di opere pubbliche, prevedono al primo comma dell'art. 57 del T.U, come sostituito, che ai "progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza "continuano ad applicarsi " tutte le normative  vigenti a tale data". Conseguentemente, a prescindere dalla fase procedimentale in cui vengano a trovarsi, anche tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del T.U. rientrano in tale fattispecie in quanto già dichiarati di pubblica utilità. Pertanto, dopo il 1 luglio 2003, può, in particolare, delinearsi il seguente quadro giuridico:

 

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Espropriazioni per pubblica utilità: regime giuridico generale:

 

- Attuazione di progetti di opere dichiarate di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza prima del 30 giugno 2003:

 

·  Norme generali: si applica tutta la normativa vigente prima del 30 giugno 2003,  anche se abrogata dall'art. 58 del T.U.;

 

· Procedimento espropriativo:  - per le opere di competenza statale si applica il procedimento di cui alla legge n.  2359/1865;

- per le opere di competenza regionale si applica il procedimento di cui alla legge n. 865/1971

 

· Occupazione d'urgenza: - è possibile disporre, anche dopo il 1 luglio 2003, l'occupazione temporanea d'urgenza, ai sensi dell' art. 71 della legge n. 2359/1865 e dell'art. 20 della legge n. 865/1971, di tutti i terreni necessari alla realizzazione dei lavori.

 

 

-  Attuazione di tutte le nuove  opere  (escluse quelle con progetto dichiarato di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza prima del 30 giugno 2003),

 

· Norme generali - si applicano integralmente le norme del  T.U. fatte salve le disposizioni regionali che restano in vigore ai sensi del secondo comma dell'art. 57 ed eventualmente le nuove  disposizioni regionali emanate in attuazione dell'art. 5, come modificato dal Decreto Legislativo approvato;

 · Procedimento espropriativo:  - unico procedimento  per le opere di competenza statale e per le opere di competenza regionale;

 

-  qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di "urgenza" è possibile disporre, ai sensi dell'art. 22, la  determinazione urgente dell'indennità provvisoria congiuntamente all'emanazione del decreto di esproprio;

 

-  qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di " particolare urgenza", in alternativa a quanto previsto all'art. 22, è possibile disporre, ai sensi dell'art. 22 bis, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, congiuntamente alla determinazione dell'indennità provvisoria ( Tale istituto, che sostituisce le disposizioni relative all'occupazione d'urgenza di cui all'art. 71 della legge n. 2359/1865, si caratterizza in quanto collocato all'interno del procedimento di espropriazione previsto dal T.U.).

 

 

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